Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Informazioni ambientali

Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

  1. Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
  2. Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
  3. Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
  4. Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
  5. Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
  6. Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
  7. Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Riferimenti normativi
Art. 40, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Applicabilità

Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "Informazioni ambientali" di cui alla presente sezione

Nota

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
 
1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e' in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati, qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Data:

20/02/2024

Ultimo aggiornamento:

20/02/2024 15:10

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