Ufficio tributi

L'Ufficio gestisce le imposte comunali, inclusi la TARSU e l'imposta di soggiorno, e fornisce informazioni su tributi e contravvenzioni

Competenze

UFFICIO TRIBUTI

Struttura

Tipo di organizzazione

Ufficio

Servizi offerti

Tributi, finanze e contravvenzioni

ICI - Informazioni

Servizio per informazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), fornendo dettagli su tariffe, scadenze e modalità di pagamento

Ulteriori dettagli
Turismo

Imposta di Soggiorno

Servizio relativo all'imposta di soggiorno per i visitatori di Lodrino. Include informazioni su tariffe e modalità di pagamento per i turisti

Ulteriori dettagli
Tributi, finanze e contravvenzioni

IMU

Il servizio consente ai cittadini di ottenere informazioni e calcolare l'Imposta Municipale Unica per immobili e terreni nel comune

Ulteriori dettagli
Anagrafe e stato civile

SUAP

Sportello Unico delle Attività Produttive N. 1860

Ulteriori dettagli
Ambiente

TARSU - smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Servizio per la gestione della TARSU (tassa rifiuti), inclusi aggiornamenti, cessazioni e variazioni delle occupazioni, con moduli per la denuncia annuale

Ulteriori dettagli

Ulteriori informazioni

ICI - INFORMAZIONI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.
    I terreni agricoli sono esenti dall'Ici ai sensi dell'art. 7, lettera H), del D.Lgs. 504/30.12.1992.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Nel caso di un soggetto che possiede (o altro diritto reale) più immobili deve essere effettuato un versamento per ogni Comune in cui sono situati gli immobili.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
Con le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2007, per quanto concerne la detrazione per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504 del 1992), si stabilisce che la stessa sia collegata alla residenza anagrafica del contribuente. In proposito, è bene ricordare che sino ad oggi la detrazione spettava solo a condizione che il proprietario avesse la dimora abituale nell'immobile, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.

L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell'anno in corso.
Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Con il saldo si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 30 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del corrente anno.

Alcune situazioni particolari:

  • Immobili che hanno cambiato caratteristiche rispetto all'anno precedente.

L'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente relativamente a detta nuova fattispecie.
Così, ad esempio, il contribuente che solo nel corrente anno adibisce l'unità immobiliare ad abitazione principale dovrà calcolare la rata di acconto sulla base dell'aliquota e della detrazione vigenti per le abitazioni principali nell'anno precedente.

  • Possesso di immobili nell'anno precedente per meno di 12 mesi.

L'imposta dovuta a titolo di acconto dovrà essere determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno precedente il periodo di possesso sia stato inferiore all'intero anno. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, il contribuente dovrà determinare l'acconto nella misura pari al 50% dell'importo che si sarebbe dovuto versare se avesse posseduto l'immobile per l'intero anno.

  • Possesso di immobili per un periodo inferiore ai primi 6 mesi dell'anno in corso.

L'imposta dovuta nell'acconto di giugno dovrà essere commisurata ai dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente, ed entro il 20 dicembre si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Esempio: il contribuente che, nel primo semestre dell'anno in corso, possiede un immobile per soli 3 mesi dovrà versare entro giugno i 3/12 dell'imposta dovuta per l'intero anno precedente.

Il disposto dell'art. 10, comma 1, del Dlgs n. 504 del 1992 stabilisce, infatti, che l'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, l'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento.

Con il D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, a decorrere dal mese di maggio 2007, sono anticipati al 16 giugno ed al 16 dicembre i termini per il pagamento dell'imposta rispettivamente in acconto e saldo.
La Legge Finanziaria 2007 stabilisce inoltre che il pagamento dei tributi locali debba avvenire con arrotondamento all'euro. In particolare per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario.
La misura minima per il pagamento ed il versamento è fissata in € 6,00.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

ADEMPIMENTI

E' necessario comunicare al Comune di aver provveduto al ravvedimento.Esempio:
Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad euro 120,00, il calcolo da è il seguente:
-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo
((€ 120 x 2,5 x 22)/36.500)

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell'ICI dovuta.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall'Agenzia del Territorio.
Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.

Tutti i contribuenti, inoltre, a partire dall’anno 2008, avranno l'obbligo di evidenziare tutte le indicazioni utili ai fini Ici nella dichiarazione dei redditi.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite il servizio postale ESTREMI
I modelli di versamento, a disposizione presso gli uffici comunali, devono contenere le caratteristiche tecniche di cui al modello approvato con DM 12.05.93.

COSTI

ALIQUOTE ICI 2011

- Aliquota ordinaria: misura unica del 6,50 per mille

- Aree edificabili: 6,50 per mille

- Abitazioni Principali: 5,5 per mille - categorie catastali A1, A8 ed A9

- Detrazione per abitazione principale: € 113,62 - categorie catastali A1, A8 ed A9

TEMPI

pagamenti dell'imposta dovranno essere effettuati in due rate, e precisamente:
- la prima rata (acconto) va corrisposta entro il 16 giugno
- la seconda rata (saldo) entro il 16 dicembre
Resta ferma la facoltà per il contribuente di versare tutta l’imposta dovuta per l’anno corrente entro il termine di scadenza dell’acconto.
Versamento minimo € 6,00. Il versamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Note

NOTE

RAVVEDIMENTO: 

E' necessario comunicare al Comune di aver provveduto al ravvedimento.

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ufficio anagrafe, stato civile e tributi

RESPONSABILE UFFICIO

Mariateresa Mattei
030 8950160
Mariateresa@comune.lodrino.bs.it

SEDE

via Roma, 90 25060 Lodrino

ORARI

dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.00

LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE FUTURA

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ONLINE

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

DOCUMENTI COLLEGATI

regolamento ICI

aliquote IMU 2012

DATA DI AGGIORNAMENTO SCHEDA

26/04/2011

RISULTATI DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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TARSU - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa oppure conduce locali ed aree ubicati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.

A tal fine è necessario denunciare, entro il 20 gennaio di ogni anno, le nuove conduzioni/occupazioni ed eventuali variazioni:

  • cambiamento di abitazione entro la città (denuncia di variazione);
  • trasferimento in altro Comune (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa;
  • ogni differenza nella metratura, a suo tempo indicata, dei locali occupati;
  • eventuale cambio di intestazione della cartella esattoriale (volturazione);
  • la variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa, solo al fine della riduzione, se prevista.

Documentazione da presentare

  • Per l'applicazione della tassa
    1. Denuncia su modulo prestampato in cui vanno indicate le generalità del contribuente (compreso il codice fiscale), la descrizione e la metratura dei locali.
    La metratura da calcolare si riferisce ai metri quadrati calpestabili, compresi cantina e garage (per intero), escluse le terrazze salvo quelle chiuse a veranda.
    2. Piantina catastale dei locali occupati (non è obbligatoria, ma è comunque opportuna per evitare accertamenti d'ufficio o controlli da parte dei Vigili Tributari).
    3. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.
  • Per la cancellazione dal ruolo
    1. Denuncia di cessazione su modulo prestampato (vd. mod. n. 2) o comunicazione scritta.
    Si intende per cessazione la formale denuncia di disdetta dall'occupazione dei locali a seguito di emigrazione, decesso del contribuente, trasferimento di una persona presso un nucleo familiare già contribuente o indisponibilità di locali tenuti a disposizione (seconde case).
    La cessazione si accetta solo quando l'interessato dichiara di aver già provveduto a liberare i locali da qualsiasi mobilio e suppellettili nonchè della disdetta dei contratti di allacciamento delle utenze primarie (luce e gas). La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione dei locali, dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'Ufficio Tributi, la denuncia della cessazione debitamente accertata.
    Non sono ritenute valide al fine della cessazione le denunce anagrafiche del cambio di residenza, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di altre disposizioni.
  • Per il cambiamento di abitazione entro la città
    I termini e i modi della denuncia sono gli stessi indicati per le nuove occupazioni. Poiché se il trasferimento comporta un aumento di metratura si procederà al recupero dell'importo relativo alla differenza e in caso contrario si procederà al rimborso, si consiglia di ottemperare all'obbligo della denuncia non appena viene effettuato il trasferimento. La denuncia di trasferimento deve rimanere intestata alla stessa persona.
    Esempio:
    - trasferimento da appartamento con metratura di mq. 50 ad appartamento con metratura di mq. 110. In questo caso si procede al recupero dell'importo relativo ai mq. 60 dal bimestre solare successivo al trasferimento.
  • Per variazioni nella metratura a suo tempo indicata
    1. Denuncia di variazione su modulo prestampato
    2. Documentazione in cui siano individuabili le variazioni (non obbligatoria ma opportuna per evitare accertamenti d'ufficio o controlli da parte dei Vigili Tributari)
  • Per cambio di intestazione della cartella esattoriale (voltura)
    1. Denuncia su modulo prestampato
    2. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.
  • Per variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa
    3. Denuncia su modulo prestampato o comunicazione scritta.

ADEMPIMENTI

Presentazione delle denunce

Devono essere presentate o spedite (anche via fax o e-mail, oltre che per posta) con le seguenti modalità:

  • Denuncia per l'applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione qualora la variazione sia presupposto di un aumento della tassa: va presentata entro il 20 gennaio di ogni anno (oltre tale data si incorre in violazione per tardiva presentazione). L'applicazione o l'aumento della tassa parte dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.
  • Denuncia di cessazione o di variazione qualora la variazione sia presupposto di una riduzione della tassa (esclusa quella per "l'unico occupante"): la cessazione o la riduzione della tassa viene applicata dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia, è pertanto opportuno presentarla al verificarsi delle rispettive condizioni per non continuare a pagare tributi non dovuti.
  • Riduzione tariffaria per "l'unico occupante": è applicata previa richiesta da parte del contribuente, che deve compilare apposito modulo presso l'Ufficio, ed ha effetto dall'anno successivo. Ne consegue che se la condizione di unico occupante si verifica nel corso del 1998 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l'interessato può denunciarla entro il 31 dicembre dell'anno 1998 con diritto alla riduzione dal 1999

COSTI

Le tariffe variano in funzione della destinazione d'uso e delle dimensioni dei locali.

Per le abitazioni occupate da una sola persona è prevista una riduzione del 10%. L'interessato deve compilare l'apposito modulo prestampato presso l'Ufficio Tassa Rifiuti e ritirare la ricevuta rilasciata dall'Ufficio stesso.

Sgravi

Lo sgravio del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene data comunicazione mediante denuncia di cessazione

Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta:

  • del 10,00% per le abitazioni ad unico occupante.
  • del 10,00% nei confronti dell'utente che occupa l'immobile per meno di sei mesi all'anno.

Le richieste presentate entro l'anno avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le normative che stabiliscono le addizionali ed il tributo provinciale sono le seguenti:

L'addizionale ECA è stata istituita con Regio Decreto Legge 30/11/1937 n.2145 nella misura del 5%, aumentata al 10% con la Legge 10/12/1961, n. 1346 ed attribuita ai Comuni con l'art.3, comma 39, della Legge 28/12/1995, n.549. Le modalità per devolvere ai Comuni i proventi per l'addizionale ex ECA sono stabilite dal Ministero delle Finanze con Decreto del 2/5/1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21.6.1996, n.144.

E' prevista una ulteriore riduzione per immobili che distano:

fino a 3 Km dal punto di raccolta 60%,

da 3,01 Km a Km 4,00 dal punto di raccolta 65%,

oltre i 4,01 Km dal punto di raccolta 70%.

 

Il tributo provinciale è stato istituito dall'art.19 del D.L.vo 504/92 e determinato dall'amministrazione Provinciale.

 

TEMPI

Da specificare

NOTE

Violazioni e relative sanzioni

  • per omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di variazione:
    - dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta
  • per denuncia originaria o di variazione infedele o incompleta:
    - dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
  • per denuncia tardiva, in base al nuovo articolo 14 bis del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione Consiliare n. 13 del 23 febbraio 2004, il termine per il perfezionamento del revvedimento operoso è la presentazione della prescritta denuncia di iscrizione, nei modi del tributo di cui trattasi, entro due anni dal termine. La regolarizzazione, come sopra evidenziata consente di beneficiare della riduzione ad 1/5 delle sanzioni del 30% previste dall'art. 13 del D. L.vo 471/97 per i pagamenti tardivi.
  • per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa:
    - da euro 25,82 a euro 77,47
  • per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele:
    - da euro 25,82 a euro 51,64

Sulle somme dovute a titolo di tributo, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, si applicano interessi legali, attualmente pari al 2,5%, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti inesigibili e fino alla data della presentazione della denuncia ovvero dall'emissione del provvedimento di omessa denuncia, maturati giorno per giorno.

Qualora non venga presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si perfezionerà l'adesioneall'avviso di accertamento in parola con conseguente applicazione della riduzione ad un 1/4 della sanzione.

Modalità di pagamento

Il pagamento, dal 1 ottobre 2006, dei tributi locali (TARSU, ICI, SANZIONI AMM.VE COMUNALI) deve essere effettuato unicamento presso le filiali bancarie e gli uffici postali.

Presso lo sportello della INIDCARE LE MODALITA' DI PAGAMENTO.

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ufficio anagrafe, stato civile e tributi

RESPONSABILE UFFICIO

Mariateresa Mattei
030 8950160
Mariateresa@comune.lodrino.bs.it

SEDE

via Roma, 90 25060 Lodrino

LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE

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LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE FUTURA

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ONLINE

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

DOCUMENTI COLLEGATI

modello TARSU

DATA DI AGGIORNAMENTO SCHEDA

26/04/2011

RISULTATI DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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