A chi è rivolto
La legge 23 dicembre 1998 n°. 448 ha introdotto l'assegno di maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 luglio 2000.
L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999 ;
alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000 ;
alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo *circ.35/2010).
alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il " permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni ( circ.35/2010)
L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).
Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali (pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale (circ. 179/1999 - circ. 206/2000.
GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ:
Per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo:
dal 01.01.2009 al 31.12.2009, l'importo mensile è pari a Euro 309,11 per un totale di Euro 1.545,55
dal 01.01.2010 al 31.12.2010, l'importo mensile è pari a Euro 311,27 per un totale di Euro 1.556,35