A chi è rivolto
La legge 23 dicembre 1998 n°. 448 ha introdotto gli assegni ai nuclei familiari concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS, a favore delle famiglie con la presenza di almeno tre figli minori.
Per l'anno 2010 e fino a nuova disposizione, l'importo mensile dell'assegno è di € 129,79 salvo che non spetti in misura ridotta.
Soggetti che possono richiedere l'assegno:
La domanda può essere presentata solo da cittadini italiani e da cittadini comunitari ovvero da cittadini in possesso dello status di rifugiato politico che presentino i requisiti richiesti, purché residenti.
Il diritto matura dal primo giorno del mese in cui il terzo figlio è nato ovvero "entrato" nel nucleo familiare a seguito di adozione. Cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (ad esempio per il compimento di maggiore età). Ciò si verifica anche il primo giorno dell'anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della Situazione Economica ai sensi del D.Lgs n. 130/2000.
Limiti di reddito:
L'assegno per il nucleo familiare è concesso alle famiglie con almeno tre figli minori il cui reddito, calcolato in base all' I.S.E. non superi € 23.362,70 per 5 componenti.