DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

def agevolata

L’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.
Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981.

 

IL MODULO PER L'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA POTRA' ESSERE RITIRATO E RICONSEGNATO DEBITAMENTE COMPILATO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE NEGLI ORARI D'APERTURA

Allegati

Istanza di adesione alla definizione agevolata

Note: scarica allegato

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale e Regolamento definizione agevolata

Note: scarica allegato

Data: 07/04/2017 Ultima modifica: Ven, 07/04/2017 - 09:38